(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 33
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1.  La  Regione  Basilicata  assume  il metodo della programmazione
quale modalita'  primaria  di  esercizio  delle  proprie  funzioni  e
competenze  in  materia  di sviluppo socio-economico e territoriale e
quale terreno  permanente  di  confronto  e  di  cooperazione  con  i
soggetti  del  territorio, al fine di perseguire uno sviluppo diffuso
ed equilibrato del territorio e di realizzare efficaci  politiche  di
coesione  di  integrazione,  dando concreta attuazione ai principi di
responsabilita', di solidarieta' e di sussidiarieta'.
  2. Nel processo di definizione e di gestione degli strumenti  della
programmazione  la  Regione  assicura  l'attiva  partecipazione delle
rappresentanze istituzionali  delle  comunita'  locali  e  di  quelle
organizzate   degli   interessi  economici  professionali  e  sociali
operanti in ambito regionale, individuando nell'esercizio  coordinato
delle  funzioni  di  programmazione uno strumento fondamentale per la
costruzione e lo sviluppo  del  sistema  regionale  delle  autonomie,
cosi' come disegnato nella legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.
  3.  A  tal  scopo,  la presente legge disciplina le procedure della
programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale  e
le sue interconnessioni con quella di livello nazionale e comunitario
e con quella di livello provinciale e d'area.