(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 33 del 1 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione Basilicata assume il metodo della programmazione quale modalita' primaria di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno permanente di confronto e di cooperazione con i soggetti del territorio, al fine di perseguire uno sviluppo diffuso ed equilibrato del territorio e di realizzare efficaci politiche di coesione di integrazione, dando concreta attuazione ai principi di responsabilita', di solidarieta' e di sussidiarieta'. 2. Nel processo di definizione e di gestione degli strumenti della programmazione la Regione assicura l'attiva partecipazione delle rappresentanze istituzionali delle comunita' locali e di quelle organizzate degli interessi economici professionali e sociali operanti in ambito regionale, individuando nell'esercizio coordinato delle funzioni di programmazione uno strumento fondamentale per la costruzione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie, cosi' come disegnato nella legge regionale 28 marzo 1996 n. 17. 3. A tal scopo, la presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e le sue interconnessioni con quella di livello nazionale e comunitario e con quella di livello provinciale e d'area.